Contanti e dogana obbligo dichiarazione

Con l’ordinanza n. 27347 del 13 ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha ribadito con forza il principio secondo cui l’obbligo di dichiarare il trasporto di denaro contante di importo superiore a 10.000 euro sussiste in modo continuo e senza eccezioni, anche nei rapporti con la Repubblica di San Marino, escludendo ogni possibilità di invocare la buona fede da parte del trasgressore.

La vicenda trae origine da un episodio del 2007, quando un cittadino, legale rappresentante di una società, venne trovato in possesso di oltre 400.000 euro in contanti mentre attraversava il confine italo-sammarinese senza aver compilato la dichiarazione valutaria prevista per i trasferimenti transfrontalieri di capitali. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva irrogato una sanzione amministrativa di quasi centomila euro per violazione del D.Lgs. n. 195 del 2008.

Il destinatario della sanzione aveva presentato opposizione, sostenendo che all’epoca dei fatti il decreto non fosse ancora entrato in vigore e che, comunque, tra Italia e San Marino vigeva uno “spazio valutario unico” con libertà di circolazione dei capitali. Il Tribunale di Ravenna e la Corte d’Appello di Bologna avevano accolto tale tesi, ritenendo che nel 2007 mancasse una norma applicabile e che potesse riconoscersi l’esimente della buona fede in ragione dell’incertezza del quadro normativo.

La Cassazione ha invece ribaltato completamente l’impostazione dei giudici di merito, accogliendo il ricorso del Ministero e chiarendo che non vi è mai stato alcun “vuoto normativo” in materia di obbligo di dichiarazione dei capitali trasferiti oltrefrontiera.

Tale obbligo – osserva la Corte – era già previsto dal D.L. n. 167 del 1990, poi modificato dal D.Lgs. n. 125 del 1997, recepito nel Regolamento CE n. 1889 del 2005 e infine trasfuso nel D.Lgs. n. 195 del 2008.

Tutte queste disposizioni, secondo la Cassazione, costituiscono una linea normativa continua e coerente che ha sempre imposto la dichiarazione all’autorità doganale per ogni trasferimento di contante superiore alla soglia stabilita.

Ne consegue che, anche nel 2007, l’obbligo era pienamente vigente, e l’omissione sanzionabile.

La Corte ha poi affrontato il tema della buona fede, escludendo in modo netto che essa potesse operare come causa di esclusione della responsabilità.

Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di sanzioni amministrative, la Cassazione ha ribadito che la buona fede può essere riconosciuta solo quando l’autore della violazione dimostri di aver fatto tutto il possibile per rispettare la norma, agendo in base a elementi positivi idonei a far ritenere lecito il proprio comportamento. In questo caso, invece, l’obbligo dichiarativo era espresso da una normativa chiara, conosciuta e di lunga durata, che non lasciava spazio a dubbi interpretativi né a errori scusabili.

L’ordinanza sottolinea che l’onere di diligenza grava interamente sul soggetto che effettua il trasferimento di denaro, il quale deve informarsi e conformarsi alle regole doganali e valutarie vigenti, anche quando si muove verso Stati con particolari rapporti di cooperazione economica come San Marino.

La pretesa libertà valutaria tra i due Paesi, sancita da convenzioni bilaterali, non elimina infatti l’obbligo di dichiarazione previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, destinato a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e a prevenire il riciclaggio e l’evasione.

Con questa pronuncia la Cassazione ribadisce dunque un principio di portata generale: l’obbligo di dichiarare il contante oltre i 10.000 euro ha carattere permanente e universale, e chi lo viola non può invocare la buona fede per sottrarsi alla sanzione.

Si tratta di un orientamento che rafforza la certezza giuridica e conferma la severità del sistema sanzionatorio in materia valutaria, imponendo a cittadini e imprese una scrupolosa osservanza degli adempimenti doganali. In concreto, chiunque trasferisca denaro contante verso l’estero, anche all’interno dell’Unione Europea o verso Stati convenzionati, deve presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Dogane: la mancata dichiarazione comporta una sanzione amministrativa fino al quaranta per cento dell’importo eccedente la soglia.

L’ordinanza n. 27347/2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata che privilegia la tutela dell’interesse pubblico alla trasparenza dei movimenti finanziari rispetto alle giustificazioni soggettive dei trasgressori, riaffermando che la conoscenza della legge e dei relativi obblighi non è facoltativa, ma presupposto stesso della diligenza richiesta a ogni cittadino nell’osservanza delle norme tributarie e valutarie.


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