
In tema di contratti di somministrazione, la recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III Civile, 15 febbraio 2024, n. 4197) ha ribadito un principio di grande rilievo pratico per imprese e consumatori: spetta al somministrante (cioè al fornitore del servizio) provare l’inesistenza dei disservizi lamentati dal somministrato.
In altre parole, quando il cliente contesta la qualità, la continuità o la regolarità della prestazione, non è il somministrato a dover dimostrare il disservizio, bensì il fornitore a dover provare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni contrattuali.
Il principio, coerente con l’art. 1218 c.c. in materia di responsabilità contrattuale, rafforza la tutela del contraente debole e richiama il professionista o l’impresa fornitrice alla necessità di una gestione accurata delle proprie prestazioni, documentando in modo puntuale l’esecuzione del servizio.
La Corte ha precisato che l’onere probatorio del somministrante non si limita a una mera affermazione di regolare esecuzione, ma richiede una dimostrazione concreta e specifica della corretta erogazione della prestazione che giustifica l’obbligazione di pagamento del cliente.
Questo orientamento si inserisce in una più ampia evoluzione della giurisprudenza che valorizza i principi di buona fede, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, in particolare nei settori in cui il servizio viene erogato in modo continuativo o a distanza (forniture energetiche, servizi digitali, telecomunicazioni, ecc.).
Per imprese e professionisti del settore, ciò implica l’importanza di predisporre adeguati sistemi di tracciabilità e prova dell’erogazione del servizio, così da poter dimostrare, in caso di contestazione, la piena regolarità della prestazione resa.

