Il fondo patrimoniale è uno strumento che permette a uno o entrambi i coniugi, oppure a un terzo, di apporre un vincolo di destinazione su alcuni beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito.

Dal punto di vista giuridico, l’atto costitutivo del fondo patrimoniale riveste natura negoziale e necessita per la sua valida costituzione dell’atto pubblico.

Questo determina una separazione del patrimonio, di proprietà dei coniugi, ma senza una personalità giuridica propria, al fine di tutelare gli interessi della famiglia.

Il conferimento dei beni all’interno del fondo può avvenire con o senza riserva di proprietà da parte del soggetto conferente.

Introdotto, con le norme degli articoli 48 e seguenti della L. n° 151/1975, illo tempore, rappresentava un’alternativa meno rigida rispetto al vecchio patrimonio familiare, soprattutto perché i beni conferiti non potevano essere facilmente espropriati.

Prima della riforma del 1975, l’articolo 170 del codice civile stabiliva che l’esecuzione forzata sui beni del patrimonio familiare riguardava solo i frutti di quei beni. Dopo la riforma, invece, si è stabilito che i creditori non possono aggredire i beni del fondo e i loro frutti per debiti che sapevano essere stati contratti per scopi estranei alle esigenze della famiglia. In altre parole, se il creditore sapeva che il debito non riguardava i bisogni della famiglia, non può aggredire i beni del fondo. Se invece il creditore ignorava questa cosa in buona fede, può agire sui beni.

Al fine di delineare il concetto di “bisogni della famiglia”, bisogna analizzare i confini di questa tutela.

All’inizio, subito dopo l’introduzione della legge del 1975, si riteneva che i bisogni della famiglia corrispondessero alle necessità essenziali per la sopravvivenza quotidiana. Con il tempo, però, la giurisprudenza degli anni ‘801 ha ampliato questa definizione, includendo anche le esigenze di mantenimento, di sviluppo armonico della famiglia e di rafforzamento della capacità lavorativa, escludendo solo le esigenze di piacere o di natura meramente speculativa.

Inoltre, questa interpretazione si allinea con l’idea costituzionale di famiglia come un ambiente in cui si sviluppa la personalità dell’individuo, considerando i mutamenti sociali e culturali.

Tuttavia, la giurisprudenza sottolinea che bisogni sono solo le esigenze indispensabili e non quelle voluttuarie o speculative. Questo significa che spetta ai Giudici valutare caso per caso quali obbligazioni sono legate alle esigenze della famiglia e quali beni del fondo patrimoniale e i loro frutti possono essere coinvolti in eventuali debiti, evitando valutazioni troppo astratte o generiche.

Premessi questi brevi cenni storici

L’articolo 167 c.c. stabilisce che “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale, dunque, costituisce un patrimonio:

  1. destinato ad uno specifico scopo: quello di far fronte ai bisogni della famiglia;
  2. separato: in quanto destinato alla garanzia di specifici creditori. Infatti, i beni compresi nel fondo possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia.

Il conferimento di beni nel fondo patrimoniale, dunque, in via generale, non concreta una vicenda dispositivo-traslativa, ma determina la creazione di un vincolo di destinazione su detti beni, assoggettati ad un peculiare regime di amministrazione (art. 168-169 c.c.) e sottratti alla garanzia patrimoniale generica.

In merito alla prima peculiarità la costituzione del fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia2, che non dev’essere intesa in senso “parentale” bensì “nucleare”3 all’interno della quale sono ricompresi i figli, minori e maggiorenni, ancora a carico dei genitori e non autonomi patrimonialmente, nonché gli affiliati e i minori in affidamento temporaneo. Il fatto che l’istituto in esame sia circoscritto alla sola famiglia nucleare si desume altresì dal tenore dell’articolo 171 c.c., il quale dispone che lo scioglimento del fondo patrimoniale si verifica con il venir meno del vincolo coniugale. Tale previsione normativa evidenzia l’intento del legislatore di circoscrivere la funzione di destinazione del fondo patrimoniale al soddisfacimento delle esigenze del solo nucleo familiare costituito dai coniugi e dalla prole.

La costituzione del fondo configura un atto a titolo gratuito4, ed è pertanto revocabile ex articolo 2901 C.C., con la dovuta precisazione che, in caso di azione revocatoria5, l’inefficacia colpirà il solo vincolo di destinazione ma non anche i successivi atti di disposizione, in favore di terzi, dei beni conferiti nel fondo, in quanto non dipendenti dall’atto di costituzione dello stesso.

Con riguardo al secondo profilo, l’art 170 c.c. stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e dunque l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, nonché sui suoi frutti, è ammissibile per i debiti che il creditore sapeva, al momento della nascita del rapporto obbligatorio, esser contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ovvero nel caso in cui il creditore ignorava in buona fede l’estraneità dell’obbligazione a tali bisogni6.

Va segnalato che, in tema di riscossione delle imposte7, e più in particolare d’ipoteca fiscale, l’orientamento giurisprudenziale, cristallizzatosi nel corso degli anni8, è stato medio tempore, tra il 2014 ed il 20179, contraddetto da una giurisprudenza rimasta minoritaria10.

Questa piccola parentesi, dipesa dalla pronuncia delle S.U. del 201411, riguardante la natura dell’ipoteca fiscale, secondo cui l’iscrizione ipotecaria di cui all’articolo 77 del D.P.R. n° 602/1973 non poteva essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, dovendo piuttosto essa essere considerata un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata tout court.

Tale orientamento, è rimasto isolato, e la giurisprudenza di legittimità è ritornata sui propri passi12 ribadendo che l’articolo 170 c.c., contenente le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni ricadenti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all’iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n° 602 del 1973; con la conseguenza che l’Agente della riscossione non potrà iscrivere l’ ipoteca sui beni del fondo, se il debitore o il terzo dimostrino che il debito sia stato da loro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l’Agente procede, fosse a conoscenza di tale estraneità.

Anche le pronunce dei Giudici di merito sono tornate ad uniformarsi con il precedente orientamento di legittimità13.

Sotto il profilo fiscale, ai fini di un corretto inquadramento, dovrà essere valutato, se in sede di atto costitutivo, vi è presenza o assenza di trasferimento della proprietà poiché, detto aspetto, determina la classificazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale in:

  1. traslativo è quando il coniuge o una parte dell’unione civile, con la costituzione del fondo, trasferisce un bene a favore dell’altro; o anche un terzo. A questa tipologia di atti sarà applicabile la disciplina prevista dall’imposta sulle successioni e donazioni ai sensi del D. Lgs. n° 346/1990;
  2. non traslativo quando non si modifica la titolarità del bene che viene sottoposto a vincolo e l’atto ha ad oggetto solo la costituzione del vincolo. Pertanto, non avendo ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale e sarà soggetto a registrazione in termine fisso ed al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa.

Tale distinzione rileva ai fini del trattamento fiscale dell’atto e quindi del pagamento delle imposte nonché sull’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.

Se l’atto è non traslativo tali imposte si applicano in misura fissa. Se la costituzione del fondo è traslativa invece si applicano le imposte in misura proporzionale: l’imposta di trascrizione nella misura del 2%, quella catastale nella misura dell’1%.

La base imponibile di calcolo delle imposte è quella prevista ai fini del calcolo dell’imposta di registro. 

Si ha sempre costituzione del fondo patrimoniale non traslativo quando un coniuge conferisce al fondo patrimoniale un bene di sua proprietà, pur riservandosene la proprietà. In tale ipotesi trova applicazione la disposizione contenuta nel primo comma dell’articolo 168 C.C.. Detto articolo stabilisce che “La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione”. Il coniuge disponente, riservandosi la proprietà, impedisce che la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetti anche all’altro.

Sotto il profilo fiscale, in tale ipotesi non si configura il trasferimento di alcun diritto, nemmeno di godimento, al coniuge non disponente. Sul punto, con la circolare 221/E del 30/11/2000, il M.E.F. (ratione temporis Ministero delle Finanze) ha chiarito che: “Anche in tale ipotesi non vi è effetto traslativo. A tale conclusione induce la considerazione che il fondo è funzionale ai bisogni della famiglia e che fa carico ai coniugi, e più precisamente al coniuge proprietario, l’obbligo di assistenza economico – materiale della famiglia”. L’atto, dunque, rientra nella categoria degli atti costitutivi di vincolo non traslativi che sono soggetti all’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Altro istituto utile alla tutela del patrimonio è il trust

L’istituto del trust ha origini nel diritto anglosassone. In Italia, invece, il trust non è una figura tradizionalmente presente nel diritto civile. Tuttavia, negli ultimi anni, con l’apertura verso strumenti di pianificazione patrimoniale più flessibili, il trust ha iniziato a essere riconosciuto e regolamentato anche nel nostro paese.

Il trust è stato introdotto con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n° 244, che ha recepito la Convenzione dell’Aja del 1985 sul riconoscimento e l’esecuzione dei trust. Questa normativa ha permesso di regolamentare e di riconoscere i trust istituiti all’estero, offrendo uno strumento utile per la gestione patrimoniale, la tutela di beni e la pianificazione successoria, seppur con qualche rischio.

Il trust è un istituto giuridico per mezzo del quale i beni del patrimonio di un soggetto vengono separati da questo, per perseguire specifici interessi in favore di determinati beneficiari (soggettivo), oppure per raggiungere un determinato scopo (oggettivo).

Il trust si caratterizza per:

  1. segregazione patrimoniale: i beni conferiti vanno a formare un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale non solo del settlor, ma anche del trustee, trovandosi in un limbo poiché i beni vincolati non possono essere aggrediti dai creditori del disponente o del gestore e neppure da quelli del beneficiario.
  2. sdoppiamento della proprietà: la titolarità dei beni conferiti nel trust e dei relativi diritti viene attribuita al gestore, tuttavia, al contempo, i beni destinati restano segregati nel trust e, come già detto, diventano estranei al patrimonio personale sia del disponente che del gestore.
  3. assenza di personalità giuridica: il “trust” è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato14.

Nel trust i beni vengono gestiti da un gestore (trustee) o da una società, con la conseguenza che il trustee avrà la legale proprietà del trust e dei relativi diritti, pur tuttavia rimanendo detti beni nel patrimonio del trust.

Il trust è costituito per atto pubblico dal disponente, settlor, il quale effettua il conferimento di alcuni suoi beni. Dal momento del conferimento i beni entrano nella disponibilità giuridica del trustee, che ha il potere di amministrarli, gestirli e disporne, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni ricevute dal disponente e in base alla legge che regola il trust.

È, inoltre, possibile prevedere anche un organismo di controllo sull’operato del trustee, attraverso l’introduzione della figura del protector.

Possono essere distinte quattro diverse tipologie di trust:

  1. Il finanziario in cui i beni conferiti possono essere: titoli di credito, strumenti finanziari di vario genere, azioni e quote di partecipazione in società o enti similari ovvero altri strumenti di partecipazione ad attività finanziarie e/o societarie.
  2. Il familiare ha come scopo quello di tutelare il patrimonio personale e della propria famiglia, destinando i frutti e i ricavi dei beni vincolati ai bisogni della famiglia stessa ed, al contempo, impedendo che i beni segregati possano essere oggetto di aggressione.
  3. Il successorio ricomprende tutte le operazioni relative al passaggio generazionale dei beni materiali nonché immateriali applicabile non solo al patrimonio personale, ma anche all’eventuale gestione delle proprie attività imprenditoriali.
  4. Della legge “dopo di noi” (L n° 112/2016) costituito per l’assistenza, la cura e la protezione di soggetti con disabilità grave.

Sebbene il trust possa apparire come uno strumento totipotente ed estremamente duttile, questo, in realtà incontra grossi limiti, il principale: l’abuso del diritto.

Per l’articolo 10 bis della L. n° 212 del 2000 configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

Il 2° comma precisa che ai fini del primo comma si considerano:

  1. operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
  2. vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Sul concetto di abuso del diritto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione15 si sono pronunciate in tal senso: “Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici; tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge stessa, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali: esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione”.

Secondo tale orientamento giurisprudenziale, stratificatosi nel corso degli anni16, “l’abuso del diritto in materia tributaria si configura come pratica abusiva quando l’operazione economica, attraverso un impiego improprio o distorto dello strumento negoziale, ha quale scopo predominante e assorbente (seppur non esclusivo) l’elusione della norma tributaria. La mera astratta configurabilità di un vantaggio fiscale non è sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva; è richiesta anche la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta e l’accertamento della effettiva volontà dei contraenti di conseguire un indebito vantaggio fiscale”.

Appare chiaro come il rischio di riqualificazione dell’atto costitutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate non sia relegabile ad una remota possibilità.

Sotto il profilo impositivo, il trattamento fiscale del trust in Italia si applica sia ai beni trasferiti nel trust sia ai beneficiari che ricevono i vantaggi. Inoltre, la tassazione dipende anche dal tipo di trust, dai beni coinvolti e dai beneficiari, poiché, in molti casi, i redditi ed i trasferimenti patrimoniali sono soggetti a imposte di donazione, successione o imposte sui redditi.

Quando si costituisce un trust e si trasferiscono beni a favore del trustee, può essere considerato un atto di donazione o di trasferimento patrimoniale. In questi casi, si applicano le imposte di donazione o successione, a seconda delle circostanze e del rapporto tra disponente e beneficiari. La normativa italiana prevede franchigie e aliquote variabili in base al grado di parentela e al valore dei beni.

I redditi prodotti dal trust soggetti a tassazione. Tuttavia, in Italia, non essendo il trust riconosciuto come soggetto fiscale autonomo, i redditi prodotti dal trust vengono generalmente imputati ai beneficiari, che saranno tenuti a dichiararli ed a pagare le relative imposte. Anche Il trustee, in quanto soggetto che gestisce i beni, può essere soggetto a tassazione sui redditi derivanti dalla gestione del trust, come nel caso di attività commerciali o investimenti.

Al fine di determinare il regime impositivo applicabile sarà necessario effettuare una distinzione in:

  1. trust opachi, ossia senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust; scontano l’I.R.E.S.;
  2. trust trasparenti che sono quelli con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi, imputati come redditi da capitale;
  3. trust misti che sono al contempo sia opachi che trasparenti e che pertanto presentano un doppio regime.

Il trust, oltre alla problematica relativa all’abuso del diritto, può anche incorrere nelle fattispecie penali previste dal D.Lgs n° 74 del 2000. In particolare, l’articolo 11 prevede che è punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Va ricordato che il D.Lgs. n°74 del 2000, art. 11 sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50.000,00 Euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione17, attraverso l’incriminazione della condotta sanzionata dal predetto articolo, il Legislatore ha voluto evitare che il Contribuente si sottragga al dovere di concorrere al pagamento delle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell’Erario.

L’oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell’obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori18.

L’articolo 11 del D. Lgs 74/2000 sanziona due distinte condotte: l’alienazione simulata ed il compimento di atti fraudolenti.

L’alienazione è “simulata” quando ha il fine di creare una situazione giuridica apparente diversa da quella che è realmente, quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto o in parte all’effettiva volontà dei contraenti, essendo ricompresi in tale condotta anche i casi di interposizione fittizia di persona19.

Per atto fraudolento, secondo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità20, deve intendersi qualsiasi atto che, non diversamente dalla alienazione simulata, sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà non corrispondente al vero, mettendo a rischio o comunque rendendo più difficoltosa l’azione di recupero del bene sottratto da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Tra gli atti fraudolenti sono ricompresi sia atti materiali di occultamento e sottrazione dei propri beni, ma anche atti giuridici diretti, secondo una valutazione concreta, a sottrarre beni al pagamento delle imposte.

Il delitto è un reato di pericolo concreto; in ossequio al principio di offensività, si deve valutare l’idoneità ex ante dell’atto a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debito, in questo caso erariale. La diminuzione della garanzia può essere anche solo parziale, e non necessariamente totale, purchè effettivamente idonea a porre in rischio l’esazione del credito.

Inoltre, un contratto fraudolento concluso in violazione della predetta norma può essere nullo ma realizzare la condotta penalmente rilevante.

Per configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n°74 del 2000, è necessario che gli atti simulati o fraudolenti siano idonei a rendere inefficace l’azione di recupero del credito erariale21

La giurisprudenza ritiene che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n°74 del 2000, gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, assumono natura fraudolenta quando sono connotati da artifici, inganni o menzogne, mettendo in pericolo le ragioni dell’Amministrazione finanziaria. Il reato ha natura eventualmente permanente, con la consumazione protratta per tutto il tempo in cui gli atti compiuti continuano a rendere difficoltosa la riscossione coattiva22.

Gli Ermellini hanno chiarito che: “Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte può ritenersi integrato anche in presenza della fraudolenta e simulata costituzione di un c.d. sham trust o trust autodichiarato, giacché l’eventuale nullità di un tale negozio non esclude comunque che la conclusione dello stesso possa rendere più difficoltosa l’azione coattiva per l’adempimento delle obbligazioni tributarie23.

In ultimo, per ordine cronologico, essendo in vigore dal marzo 2006, è l’articolo 2645 ter C.C., riguardante la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

Il predetto articolo, infatti, stabilisce che gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

La norma in esame consente la trascrizione di un atto pubblico attraverso il quale determinati beni immobili e/o mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, per una durata non superiore a novant’anni o in relazione alla durata della vita della persona fisica beneficiaria.

La caratteristica principale di questo istituto è la segregazione patrimoniale, così come nel trust, anche in questo caso, i beni conferiti vanno a formare un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale del disponente, determinando la conseguente inaggredibilità, salvo varie eccezioni, del patrimonio destinato, pur tuttavia

Sebbene molto simili, il vincolo di destinazione previsto dall’articolo 2645 ter C.C. si differenzia dal trust sotto diversi profili:

  1. Soggettiva: la normativa sui vincoli di destinazione non prevede la partecipazione all’atto istitutivo di due soggetti distinti, mentre lo schema tradizionale del trust è costruito sin da subito sulla partecipazione del settlor e del trustee.
  2. Oggettiva: l’altra differenza riguarda i beni che ne possono formare oggetto: solo immobili e/o mobili registrati nel caso di cui all’art. 2645-ter; generalmente qualsiasi tipo di bene per il trust.
  3. Temporale: il vincolo di destinazione non può superare i novant’anni o, al limite, la durata della vita del beneficiario; nel trust, invece, la durata dipende dalla legge applicabile e, nel solo caso del trust c.d. autodichiarato, la durata può essere persino perpetua.
  4. Formale: per la corretta costituzione del vincolo di destinazione, il legislatore richiede esclusivamente la forma pubblica, se non ad substantiam, quanto meno ai fini pubblicitari; al contrario, nel trust, invece, le regole sulla forma dipendono dalla natura dei beni conferiti nonché dalla legge applicabile. Tuttavia, anche per il trust, è necessaria la forma pubblica per la trascrizione dell’atto costitutivo.

In sostanza, l’atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., sebbene non determini il trasferimento della loro proprietà né tantomeno la costituzione su di essi di diritti reali, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della realità in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe, seppur non identiche, situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in trust24.

1 Cass. civ., Sentenza, 07/01/1984, n° 134.

2 Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/02/2024, n° 3634.

3 Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 28/10/2024, n° 27792.

4 Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/02/2024, n° 5078.

5 Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 06/11/2024, n° 28593.

6 Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/02/2020, n° 5369.

7 Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 21/10/2015, n° 21396.

8 Cass. civ., Sez. III, 05/03/2013, n° 5385; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/03/2013, n° 5385; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 18/05/2012, n° 7880; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 04/06/2010, n° 13622.

9 Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 25/05/2016, n° 10794.

10 Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 31/03/2017, n° 8428.

11 Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 18/09/2014, n° 19667.

12 Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 11/04/2018, n° 8881; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 30/11/2018, n° 31051; Cass. civ., Sez. V, 06/12/2018, n° 31590; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 25/10/2021, n° 29983; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 11/10/2024, n° 26496; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09/03/2025, n° 6260.

13 Corte di giustizia tributaria I° Lombardia – Milano, Sez. V, Sentenza, 28/04/2023, n° 1558; Corte di giustizia tributaria II° Umbria – Perugia, Sez. I, Sentenza, 03/01/2023, n° 4; Corte di giustizia tributaria II° Lombardia – Brescia, Sez. XXV, Sentenza, 20/09/2022, n° 3565; Comm. trib. regionale Lombardia – Milano, Sez. XIII, Sentenza, 23/03/2022, n° 1115; Comm. trib. regionale Basilicata – Potenza, Sez. I, Sentenza, 20/01/2021, n° 12, Comm. trib. regionale Sardegna – Cagliari, Sez. IV, Sentenza, 22/05/2019, n° 346.

14 Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/12/2024, n°34075; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16/02/2021, n°3986; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/01/2017, n°2043; Cass. civ., Sez. IV, Sentenza, 19/05/2017, n°12718; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 22/12/2015, n°25800.

15 Cass. civ., Sez. V, 18/01/2008, n° 1057; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 11/02/2008, n° 3144; Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 23/12/2008, n° 30055.

16 Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/06/2024, n°16425; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 27/10/2023, n°29936; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 05/12/2014, n°25758; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 07/11/2012, n°19234; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 20/10/2011, n°21782; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 13/05/2009, n° 10981.

17 Cass. pen., Sez. III, Sentenza 05/07/2016, n°3011

18 Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 06/10/2011, n°36290

19 Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 28/09/2016, n°40319

20 Cass. pen., Sez. III, Sentenza 05/07/2016, n°3011

21 Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 12/11/2024, n°834; Cass. pen., Sentenza, Sez. III, 04/07/2024, n°41721.

22 ; Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 28/02/2025, n°8259

23 Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 7/11/2017, n°20862

24 Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 15/11/2019, n° 29727.


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