
Con l’ordinanza n. 28706 del 30 ottobre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilievo nel contenzioso tributario, chiarendo ancora una volta che la prescrizione dei debiti tributari deve essere eccepita attraverso l’impugnazione dell’intimazione di pagamento e non in occasione di atti successivi, come il preavviso di fermo o il pignoramento.
Il caso riguardava una contribuente che aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo relativo a crediti erariali e previdenziali per oltre duecentomila euro, sostenendo che tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell’intimazione fosse decorso il termine decennale di prescrizione. Le Commissioni Tributarie di merito avevano accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che la prescrizione fosse maturata e potesse essere eccepita anche in sede di impugnazione del fermo.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo invece che l’eccezione di prescrizione andava proposta nei sessanta giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento e non in un momento successivo.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ribadendo che l’intimazione di pagamento prevista dall’articolo 50 del D.P.R. 602 del 1973 è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 546 del 1992. Ciò significa che la sua impugnazione non è facoltativa, ma necessaria, pena la “cristallizzazione” della pretesa tributaria. Secondo la Cassazione, la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento impedisce al contribuente di far valere successivamente la prescrizione o altri vizi riferiti agli atti presupposti, consolidando così in via definitiva il credito vantato dall’Amministrazione finanziaria.
La Corte ha quindi censurato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto ammissibile sollevare la questione della prescrizione in sede di impugnazione del preavviso di fermo.
L’unico atto idoneo a interrompere la prescrizione e a rendere nuovamente esigibile il credito è, infatti, l’intimazione di pagamento; di conseguenza, è solo contro tale atto che il contribuente può esercitare il proprio diritto di difesa.
Il principio espresso dai giudici di legittimità assume un valore fondamentale per tutti coloro che ricevono comunicazioni o solleciti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’intimazione di pagamento, spesso percepita come un semplice avviso privo di immediata rilevanza giuridica, è in realtà un atto sostanziale e autonomo che precede l’esecuzione forzata e che deve essere valutato con la massima attenzione.
Trascorsi i termini per impugnarlo, il credito si consolida definitivamente e il contribuente perde la possibilità di opporsi, anche per motivi di prescrizione.
Questa pronuncia conferma l’orientamento della Cassazione volto a rafforzare la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle pretese tributarie, ma richiama anche i contribuenti e i professionisti alla prudenza e alla tempestività. Ogni intimazione o sollecito notificato dal concessionario della riscossione deve essere analizzato con cura per verificare la correttezza della notifica, la sussistenza di eventuali termini prescrizionali e la legittimità della pretesa tributaria.

