La recente ordinanza n. 28421 del 27 ottobre 2025 della Corte di Cassazione segna un punto fermo di grande rilievo per tutti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, soprattutto per coloro che, pur essendo pensionati, continuano a coltivare i propri terreni e a contribuire alla previdenza agricola. Il caso trae origine da un accertamento IMU relativo all’anno 2013 emesso da un Comune, che aveva negato al contribuente l’agevolazione prevista per i terreni agricoli, sostenendo che non fosse rispettato il requisito della prevalenza del reddito agricolo rispetto ad altri redditi, in particolare la pensione.

Il contribuente aveva impugnato l’atto, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli sia la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte avevano confermato la posizione del Comune, ritenendo che il beneficio potesse spettare solo laddove l’attività agricola costituisse la principale fonte di reddito.

La Cassazione, invece, con una motivazione articolata e perfettamente allineata al più recente orientamento giurisprudenziale, ha ribaltato completamente questa impostazione, accogliendo il ricorso del contribuente e riconoscendo che il diritto all’agevolazione non dipende più dalla prevalenza del reddito agricolo.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che, alla luce della disciplina introdotta dal D.L. 201/2011 e delle successive modifiche – in particolare con l’articolo 78-bis del D.L. 104/2020, norma di interpretazione autentica – il requisito determinante ai fini dell’agevolazione IMU sui terreni agricoli è l’iscrizione alla previdenza agricola in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Tale iscrizione, secondo la Cassazione, costituisce una presunzione sufficiente e relativa dello svolgimento di un’attività agricola effettiva, abituale e diretta, anche in presenza di altri redditi. In altri termini, il contribuente che risulta iscritto alla gestione previdenziale agricola si considera, per legge, soggetto attivo del settore agricolo, salvo che l’Amministrazione finanziaria non provi il contrario.

È quindi superato il vecchio criterio della “prevalenza del reddito agricolo”, che era stato spesso utilizzato dai Comuni per negare l’agevolazione IMU a pensionati o a soggetti che, pur continuando a coltivare, percepivano redditi da altre fonti.

La Cassazione ha riconosciuto che questa impostazione non trova più fondamento nella normativa vigente, la quale, anche attraverso le successive leggi di bilancio, ha chiaramente voluto sostenere la continuità dell’attività agricola e il valore sociale di chi, anche dopo il pensionamento, continua a coltivare la terra e a versare i contributi agricoli.

La sentenza rappresenta quindi un importante chiarimento a tutela del mondo agricolo, in particolare dei piccoli coltivatori diretti che non hanno cessato la loro attività con il pensionamento e che, fino ad oggi, si sono spesso trovati a dover affrontare accertamenti fondati su criteri ormai superati. La Corte ha cassato la decisione della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo il diritto all’agevolazione IMU e compensando le spese di lite in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta solo in tempi recenti.

In conclusione, la pronuncia riafferma un principio di grande chiarezza: per beneficiare delle agevolazioni IMU sui terreni agricoli non occorre dimostrare che il reddito agricolo sia prevalente sugli altri, ma è sufficiente essere iscritti alla previdenza agricola come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, anche se pensionati.

Un segnale di coerenza e di tutela verso chi continua, con impegno e dedizione, a svolgere un ruolo fondamentale nella cura e nella gestione del territorio rurale.


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