Imposta di successione eredi

L’imposta di successione si applica al trasferimento del patrimonio di una persona defunta ai suoi eredi, prevista dal D.lgs. n° 346/1990 e si applica su beni mobili e immobili, denaro, titoli, quote societarie.

La qualifica di erede si acquista al momento dell’accettazione dell’eredità che deve avvenire, a pena di decadenza nei 10 anni dalla morte del de cuius.

L’imposta di successione è dovuta gli eredi, legittimi, testamentari o legatari che ricevono beni dal defunto. L’imposta è calcolata sulla base del valore complessivo dell’eredità percepita, al netto dei debiti e delle spese deducibili.

Sono previste delle soglie di esenzione ed aliquote diverse in base al grado di parentela tra il defunto e l’erede.

A seguito dell’accettazione dell’eredità, l’erede sarà tenuto a versare l’imposta di successione sulla quota percepita a seguito del calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate, che gli verrà comunicato per mezzo dell’avviso di liquidazione.

Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti.

L’imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione (salvo le liberalità previste agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 C.C.) o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust, e da altri vincoli di destinazione che rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari.

L’avviso di liquidazione è un atto impugnabile dinanzi alle Corti di Giustizia Tributarie previa valutazione da parte di un avvocato.


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