
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza del 9 ottobre 2025 n° 27080, è tornata ad affrontare la delicata questione della validità della notifica degli atti impositivi quando il destinatario risulti irreperibile e l’Agente della riscossione intenda avvalersi della procedura “semplificata” ex art. 60, comma primo, lett. e), D.P.R. n. 600/1973.
Questo meccanismo, che consente la notifica mediante deposito dell’atto presso la casa comunale e affissione dell’avviso nell’albo dell’ente territoriale, è riservato ai casi di “irreperibilità assoluta”, ossia quando il destinatario abbia abbandonato ogni collegamento con il Comune del domicilio fiscale e non sia rintracciabile in alcun modo.
La Corte ha ribadito che questa procedura può essere validamente attivata solo se il messo notificatore abbia compiuto specifiche e concrete ricerche volte a verificare la reale irreperibilità del contribuente nel Comune di riferimento. Non può ritenersi sufficiente una generica dichiarazione, magari raccolta dal portiere dello stabile (“il destinatario si è trasferito”), né il semplice utilizzo di modelli prestampati privi di dettagli sulle attività svolte. La ratio è quella di garantire un effettivo controllo dell’operato del pubblico ufficiale notificatore, affinché la notifica non si trasformi in una mera formalità priva di reale contenuto garantistico.
Come si legge in sentenza: “Questa Corte […] ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.”
La Corte ha inoltre precisato che “non è sufficiente, al fine di configurare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, l’attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove; in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici.”
Il principio è stato recentemente espresso in questi termini: “la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l’irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato; in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso.”
Il controllo giudiziale, dunque, deve passare attraverso la verifica della presenza di un’attività istruttoria concreta da parte del messo notificatore, volta a escludere la possibilità di un recapito alternativo dell’atto.
Non è sufficiente la semplice impossibilità di reperire il destinatario all’indirizzo noto, ma è necessario che venga esclusa ogni altra possibilità di rintracciarlo nel Comune, anche attraverso l’accesso ai dati anagrafici.
In definitiva, la Cassazione conferma che la procedura semplificata dell’art. 60, comma primo, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 è applicabile solo all’esito di una reale e documentata attività di ricerca.
Qualora tale attività sia omessa o genericamente attestata, la notifica dell’atto impositivo è invalida e l’atto stesso non può produrre effetti nei confronti del destinatario.
Questa rigorosa impostazione risponde all’esigenza di tutelare i diritti del contribuente e di presidiare la regolarità del procedimento notificatorio, che rappresenta un passaggio imprescindibile per la validità degli atti della riscossione tributaria.

