
Con la recente pronuncia del 26 settembre 2025 n° 26259, la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica delle cartelle di pagamento tramite PEC è valida anche se il documento è in formato PDF e non è firmato digitalmente.
La vicenda trae origine dalla contestazione della validità delle notifiche a mezzo PEC di cartelle di pagamento e dalla presunta necessità della firma digitale sui documenti trasmessi, in un contenzioso fiscale tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER), relativo a un atto di pignoramento e a dieci cartelle di pagamento concernenti tributi, imposte, contributi e contravvenzioni di diversi anni d’imposta.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (CTP) aveva respinto il ricorso del contribuente, ritenendo regolari le notifiche degli atti, per lo più effettuate tramite PEC, fatta eccezione per due cartelle notificate con raccomandata.
Il contribuente aveva quindi proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (CGT2), contestando, tra l’altro, la validità delle notifiche a mezzo PEC per la mancata firma digitale dei documenti allegati. La CGT2 respingeva l’appello, sottolineando che la provenienza degli atti dall’Agente della riscossione è sufficiente a garantirne la validità e che la firma digitale non è necessaria per le cartelle di pagamento. A seguito di questo rigetto, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, contestando principalmente la presunta necessità della firma digitale e della corretta tipologia dei documenti informatici allegati alle notifiche.
La Suprema Corte ha dato torto al contribuente chiarendo che l’assenza della firma del funzionario competente non invalida l’atto, sia che esso sia stato originariamente redatto su carta sia che sia trasmesso in forma digitale, perché ciò che conta è che il documento provenga effettivamente dall’Agente della riscossione.

