
Il contenzioso, deciso dalla sentenza in commento, riguarda la fruizione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa. Il contribuente aveva acquistato un immobile beneficiando delle agevolazioni e, successivamente, ne aveva acquistato un secondo, chiedendo di usufruire nuovamente del beneficio. L’Agenzia delle Entrate contestava la legittimità della seconda agevolazione, sostenendo che il contribuente possedesse già un’abitazione beneficiaria della prima agevolazione, configurando un possibile abuso del diritto.
La CTP di Bologna accolse il ricorso, rilevando che il primo immobile era stato trasformato catastalmente da abitazione ad ufficio, quindi non poteva più considerarsi disponibile come prima casa. La CTR dell’Emilia-Romagna confermò, sottolineando che per valutare la disponibilità di un’altra abitazione rileva la classificazione catastale, non l’uso concreto dell’immobile. La breve distanza temporale tra la variazione catastale e il secondo acquisto (tre giorni) non prova mala fede.
In sintesi, il contribuente aveva diritto alla nuova agevolazione, perché la trasformazione catastale del primo immobile eliminava l’ostacolo normativo, confermando che ai fini fiscali conta la classificazione catastale, non l’uso effettivo dell’immobile.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione del 16 settembre 2025 n° 25868, ha accolto le difese del contribuente così motivando che in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, la qualificazione catastale dell’immobile come abitazione civile (A/2), in seguito modificata in studio privato (A/10), è elemento determinante al fine di stabilire la fruizione della predetta agevolazione. La concreta destinazione d’uso dell’immobile non rileva rispetto alla sua classificazione catastale, che rappresenta un criterio oggettivo ai fini dell’applicazione delle agevolazioni. E pertanto, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, la classificazione catastale dell’immobile posseduto assume rilievo determinante in relazione alla sua concreta destinazione di uso.
Se l’immobile posseduto è stato modificato a categoria non abitativa (da A/2 ad A/10), l’acquirente può godere nuovamente delle agevolazioni prima casa.

