Il Dipartimento delle Finanze ha recentemente affrontato, con la Risoluzione n. 1/2025 del 15 settembre, il tema dell’applicabilità della tassa sui rifiuti (TARI) ai luoghi destinati esclusivamente all’esercizio del culto.

Il punto di partenza della questione è la prassi di alcuni enti locali che sottopongono a TARI anche gli immobili a uso religioso, nonostante l’assenza di una normativa nazionale che preveda, in modo espresso, un’esenzione a favore di tali strutture.

Il quesito posto al Ministero sottolineava la necessità di chiarire se tali luoghi siano effettivamente idonei a produrre rifiuti e in che misura si debba tenere conto dei principi di proporzionalità e congruità, nonché del criterio europeo “chi inquina paga” nella quantificazione del tributo.

La risposta ministeriale evidenzia, innanzitutto, che l’attuale contesto normativo non contempla tra le esenzioni TARI una specifica voce per i luoghi di culto.

L’articolo 1, comma 659, della legge n. 147/2013 elenca, infatti, le ipotesi in cui il Comune può disporre riduzioni o esenzioni, ma tra queste non figurano gli edifici destinati al culto. Tuttavia, la legge attribuisce ai Comuni una certa discrezionalità, permettendo loro – tramite regolamento – di prevedere ulteriori agevolazioni, purché queste siano coperte da risorse proprie e non incidano sul gettito TARI destinato al servizio rifiuti.

Rilevante è anche il riferimento al D.P.R. 158/1999, che, nelle tabelle dei coefficienti per la tariffazione delle utenze non domestiche, include espressamente la categoria “Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto”.

Questo dato conferma che, in via generale, tali immobili non sono esclusi dalla TARI per principio, ma la normativa consente di considerare le loro peculiarità.

A sostenere questa impostazione interviene la giurisprudenza di legittimità.

La Cassazione, con numerose pronunce, ha ribadito che non esiste un’esenzione automatica per i luoghi di culto: eventuali esclusioni o agevolazioni sono giustificate solo laddove sia accertata la reale incapacità delle superfici di produrre rifiuti a causa della loro destinazione e uso concreto.

È necessario, quindi, un riscontro pratico e non è sufficiente la sola classificazione catastale. Il Comune può, pertanto, riconoscere riduzioni o esenzioni se accerta l’effettiva destinazione al culto e l’assenza o la minima produzione di rifiuti, in coerenza con il principio “chi inquina paga” e con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. In mancanza di una specifica previsione regolamentare comunale, le superfici dei luoghi di culto devono essere considerate ai fini TARI, ma la tariffa applicata dovrà tenere conto della reale produzione di rifiuti, che generalmente sarà molto ridotta rispetto ad altre tipologie di immobili.

Il principio di proporzionalità, infatti, vincola il Comune anche nella determinazione delle tariffe: non può fissare coefficienti massimi per alcune categorie e minimi per altre senza una motivazione e senza rispettare un equo rapporto rispetto alle reali capacità inquinanti delle varie destinazioni d’uso.

Questo criterio, sancito anche dalla giurisprudenza amministrativa, obbliga l’ente ad adottare un approccio ragionevole ed equilibrato nella ripartizione degli oneri, evitando disparità ingiustificate.

In definitiva, la Risoluzione chiarisce che i luoghi di culto non godono, per legge, di alcuna esenzione automatica dalla TARI. Tuttavia, si riconosce ai Comuni la possibilità di prevedere agevolazioni specifiche nei propri regolamenti, purché queste siano giustificate e finanziate senza gravare sul servizio. In ogni caso, nella determinazione della tariffa, occorre rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, calibrando il tributo all’effettiva produzione di rifiuti e alle peculiarità funzionali degli immobili religiosi.


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