
La disciplina del transfer pricing prevista dall’art. 110, comma 7, t.u.i.r., non richiede all’amministrazione
finanziaria di provare la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di transazioni tra imprese collegate a
un prezzo apparentemente inferiore a quello normale. Spetta al contribuente dimostrare che tali transazioni sono avvenute per valori di mercato da considerarsi normali secondo l’art. 9, comma 3, t.u.i.r..
Il transfer pricing (o prezzo di trasferimento) è il valore attribuito alle operazioni commerciali o finanziarie tra imprese appartenenti a uno stesso gruppo multinazionale.
In sostanza, quando una società italiana vende beni o presta servizi a una controllata estera (o viceversa), deve farlo a un prezzo che rispecchi quello di mercato, cioè il prezzo che due imprese indipendenti avrebbero applicato in condizioni normali di concorrenza.
Questo serve a evitare che i gruppi internazionali spostino artificialmente gli utili verso Paesi con una tassazione più favorevole, alterando la base imponibile nei singoli Stati.
In Italia, la disciplina è contenuta nell’art. 110, comma 7, del TUIR, che recepisce il principio di arm’s length (di libera concorrenza) indicato dalle Linee guida OCSE.
Con la sentenza n. 28967 del 3 novembre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione di grande rilievo per la fiscalità internazionale: la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore normale nelle operazioni infragruppo e il ruolo delle Linee guida OCSE nell’interpretazione dell’articolo 110, comma 7, del TUIR.
Riprendendo l’orientamento già espresso nelle pronunce nn. 15668/2022, 26695-26698/2022, 11252/2023 e 2853/2024, la Corte ribadisce che la disciplina del transfer pricing non ha natura antielusiva, ma definitoria. Il suo scopo è garantire che le operazioni tra imprese appartenenti a un medesimo gruppo multinazionale siano valutate come se fossero state concluse tra soggetti indipendenti, assicurando un corretto allineamento dei prezzi di trasferimento con il principio di libera concorrenza.
Ne consegue che la norma non introduce presunzioni né inversioni dell’onere probatorio: spetta all’Amministrazione dimostrare, in concreto, la non conformità dei prezzi praticati ai valori di mercato, mentre al contribuente incombe l’onere di provare la correttezza dei valori dichiarati secondo le regole generali dell’art. 2697 c.c.
Un passaggio centrale della decisione riguarda la scelta del metodo di valutazione da parte dell’Amministrazione. La Cassazione precisa che non esiste una gerarchia vincolante tra i metodi di determinazione del valore normale indicati dalle Linee guida OCSE, come il Comparable Uncontrolled Price method (CUP), il Resale Price Method o il Transactional Net Margin Method (TNMM).
La selezione del metodo deve essere effettuata in base al principio di libera concorrenza e motivata con riferimento alla struttura funzionale dell’impresa, ai rischi assunti e alla disponibilità dei dati comparabili.
Le Linee guida OCSE, osserva la Corte, hanno valore meramente tecnico e non normativo. Costituiscono strumenti di supporto all’applicazione del principio del valore normale, ma non vincolano il giudice tributario né impongono una gerarchia dei metodi. Il richiamo al “metodo più appropriato” implica una valutazione concreta e motivata, fondata su criteri di coerenza e di aderenza alla fattispecie economica esaminata.
Da questa prospettiva, la Corte censura le decisioni di merito che escludono la legittimità del metodo TNMM per mere ragioni economiche, senza verificare se l’Amministrazione abbia motivato la propria scelta in modo coerente con la struttura e la funzione dell’operazione infragruppo. Il sindacato di legittimità non può basarsi su un disaccordo tecnico o di opportunità, ma deve limitarsi a verificare la ragionevolezza e completezza della motivazione.
Confermando il proprio orientamento (Cass. nn. 15668/2022; 2853/2024), la Suprema Corte afferma che il metodo prescelto non è sindacabile in sé, ma solo se risulta incoerente, immotivato o manifestamente illogico rispetto ai dati di fatto. In tale contesto, l’Amministrazione deve fornire una motivazione adeguata circa la scelta del metodo e la comparabilità dei dati, mentre il contribuente deve provare la conformità delle proprie operazioni al principio di libera concorrenza.
In conclusione, la Cassazione enuncia un principio di diritto chiaro:
“La scelta del metodo per la determinazione del valore normale nelle operazioni infragruppo deve essere effettuata dall’Amministrazione finanziaria in base al principio di libera concorrenza e motivata in relazione alla concreta struttura funzionale e ai rischi assunti dalla parte testata; le Linee Guida OCSE costituiscono strumenti tecnici di supporto, privi di valore normativo vincolante e non recanti una gerarchia dei metodi; grava sul contribuente l’onere di dimostrare che le operazioni siano state concluse a valori di mercato, secondo le regole ordinarie di cui all’art. 2697 c.c.”.
Questa pronuncia conferma l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di transfer pricing: ciò che rileva non è la mera adesione formale a un metodo OCSE, ma la coerenza sostanziale della valutazione rispetto al principio di libera concorrenza. Solo una motivazione chiara e aderente al caso concreto garantisce la legittimità della rettifica e la certezza del diritto nei rapporti fiscali internazionali.

