
L’ordinanza n° 26471 del 1 ottobre 2025 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha stabilito che i trust disciplinati da legge straniera non possono sottrarre il patrimonio del disponente alla tutela dei creditori italiani: la legge italiana prevale e l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. resta pienamente applicabile.
La controversia riguarda una causa promossa da un creditore nei confronti di un soggetto e dei suoi figli minori, nonché di una società a lui riconducibile, relativa alla costituzione di due trust, che, secondo l’attore, sarebbero stati istituiti per sottrarre il patrimonio del disponente alla tutela dei creditori.
Il creditore chiedeva al Tribunale la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., in subordine la simulazione assoluta e, ulteriormente, la nullità ex artt. 1418 e 1343 c.c. degli atti di costituzione dei trust, fondando la propria domanda sul credito vantato e sul mancato adempimento di un decreto ingiuntivo già emesso.
Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando inefficace e nullo il trust nei confronti dell’attore.
Avverso tale pronuncia, il disponente, i figli e la società proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello.
La Corte confermava la giurisdizione italiana, rigettando le eccezioni preliminari degli appellanti e precisando che la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’atto costitutivo del trust vincola solo costituente, trustee e beneficiari, ma non i terzi come i creditori, e che la legge scelta dal disponente non può prevalere sulla lex fori italiana quando si tratta di tutelare diritti dei creditori.
In particolare, la Corte ha evidenziato che, ai sensi della Convenzione dell’Aja e della legge italiana, l’opponibilità del trust nei confronti dei terzi creditori è regolata dalla legge nazionale, anche in presenza di trust disciplinati da legge straniera, e che l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. resta pienamente applicabile per colpire eventuali atti in frode ai creditori.
La sentenza ribadisce quindi il principio secondo cui la protezione dei creditori prevale sulla volontà del disponente di sottoporre il trust a una legge straniera, affermando la competenza del giudice italiano per le azioni volte a dichiarare nulli o inefficaci atti di costituzione di trust rispetto a terzi estranei.
In base a tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’opponibilità del trust ai terzi creditori è regolata dalla lex fori italiana, anche se il trust è disciplinato da legge straniera, e che la clausola di proroga della giurisdizione vincola solo costituente, trustee e beneficiari, non i terzi, confermando l’applicabilità dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. come strumento inderogabile a tutela dei creditori.

